Molestie su Messenger e Facebook: quando i messaggi diventano reato (Cassazione Penale sentenza n.5662/2026)
Messaggi insistenti e molestie su Facebook e Messenger: l'ultima decisione della Cassazione chiarisce che "bloccare l'utente" non esclude il reato
Spesso si fa l'errore di pensare che nel mondo dei social sia più facile magari non incorrere in nessuna conseguenza o che, se qualcuno ci infastidisce su Messenger o Instagram, la soluzione sia semplicemente ignorarlo o bloccarlo.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Sez.I, ud. 11/11/2025, dep. 11/02/2026 n. 5662) ha messo un punto fermo su questo tema, tutelando in modo più forte chi subisce corteggiamenti ossessivi, messaggi volgari o foto non richieste online.
Il caso:
quando il corteggiamento diventa reato
La vicenda riguarda un uomo che aveva tempestato una donna di messaggi su Messenger, passando dalle insistenti richieste di conoscenza all'invio di foto a contenuto sessuale.
L'uomo è stato condannato per il reato di molestia (art. 660 cod. pen.).
La difesa dell'imputato sosteneva una tesi che in passato aveva trovato qualche riscontro nella giurisprudenza: poiché sui social è possibile disattivare le notifiche o bloccare una persona, la vittima avrebbe potuto "sottrarsi" da sola al reato.
Di conseguenza, secondo questa tesi, non ci sarebbe stata l'intrusione tipica della "molestia telefonica".
Messenger come il telefono: la fine della "zona franca"
I giudici della Suprema Corte hanno però respinto con forza questo ragionamento, stabilendo alcuni importantissimi principi:
Messenger, WhatsApp ed i social non sono diversi da una telefonata o da un SMS.
Se il messaggio arriva sul tuo smartphone e tu lo percepisci immediatamente (tramite notifica o anteprima), l'intrusione nella tua vita privata è avvenuta.
Secondo la Cassazione non è dovere della vittima difendersi: il reato scatta nel momento in cui il messaggio molesto arriva.
Non importa se la vittima avrebbe potuto bloccare l'utente o spegnere le notifiche. Come chiarito dai giudici: "la molestia si realizza quando la comunicazione giunge, non quando il destinatario decide se bloccare il mittente".
Come dimostrare la molestia sui social
L'anonimato non salva: anche se il profilo social non sembra "ufficiale", la Cassazione ha confermato che bastano indizi logici (come foto, professione dichiarata o collegamenti con la realtà) per attribuire la responsabilità a una persona specifica.
Verso una maggiore tutela digitale
Trovo questa pronuncia molto importante.
Per troppo tempo si è rischiato di spostare l'attenzione sul comportamento della persona offesa dal reato, sostenendo che "se solo questa avesse bloccato l'autore o disinstallato/silenziato l'applicazione", non avrebbe subito la molestia.
Questa sentenza riconosce come il mondo digitale sia un'estensione di quello "reale" e come ricevere foto oscene o messaggi ossessivi sul proprio telefono mentre si è al lavoro o in famiglia rappresenti un'aggressione alla nostra tranquillità, a prescindere dal "mezzo" usato (che sia una telefonata tradizionale o una chat di Facebook).
La responsabilità è sempre di chi preme "invio", non di chi riceve e non ha saputo "schermarsi" in tempo.
Hai subìto situazioni simili o hai dubbi su come tutelare la tua privacy e la tua tranquillità online?
Come vedi la giurisprudenza e la legge si evolvono continuamente.
Se vuoi denunciare o pensi di aver bisogno di un parere legale o di assistenza per gestire situazioni simili a quella che ho descritto in questo post, non esitare a contattarmi.
