Guida in stato di ebbrezza: cosa significa "incidente stradale" secondo la Cassazione
Guida in stato di ebbrezza: quando una manovra errata diventa "incidente stradale" (e raddoppia la pena)
Una recente sentenza della Cassazione (la n. 6198 depositata il 16 febbraio 2026) ha confermato un indirizzo che tende a dare un'interpretazione particolare - estensiva a mio modo di vedere - alla nozione di incidente stradale nell'aggravante della guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2-bis, C.d.S.).
Il caso e la decisione
Un automobilista, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, rimane coinvolto in un urto su una strada particolarmente stretta. La difesa sostiene che l'evento non sia conseguenza dell'alcol, ma delle condizioni oggettive della carreggiata (un restringimento che rendeva quasi impossibile il passaggio di due mezzi).
La Cassazione, però, rigetta il ricorso confermando un orientamento ormai pacifico: per "incidente" non si intende solo lo scontro fra mezzi o l'investimento. È sufficiente qualsiasi anomalia della marcia che faccia uscire il veicolo dal suo percorso normale, creando un pericolo per l'incolumità pubblica.
Così la Cassazione:
il concetto di "incidente stradale" richiamato, ai fini dell'integrazione dell'aggravante prevista dai comma 2-bis dell'art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente.
Quel che rende la fattispecie aggravata, secondo la Cassazione, è il fatto che il conducente si sia posto alla guida in condizioni di alterazione psicofisica a causa dell'uso di sostanze stupefacenti e che abbia dimostrato di non essere concretamente in grado di padroneggiare il mezzo, purché l'incidente sia pur sempre causalmente riconducibile alla sua condotta di guida, rimanendo escluso solo il caso di incidente oggettivamente imprevedibile di inevitabile privo di connessione alcuna con lo stato di alterazione alcolica.
Dimostrare ovviamente che si tratti di incidente dovuto alle condizioni della strada e non a colpa del soggetto a cagione delle condizioni in cui si trovava è accertamento di merito che non pertiene alla Cassazione e che sarà anche onere della difesa dimostrare, anche mediante l'ausilio di consulenti tecnici di parte.
Il nodo critico:
l'interpretazione "in malam partem"
Ciò che in questo articolo intendo tuttavia affrontare è l'interpretazione che la Corte di Cassazione fornisce al concetto di incidente di cui all'art.186 CdS.
Per quanto questa sia un'interpretazione ormai "unanime e pacifica", fortunatamente nel nostro ordinamento non vige il sistema del precedente vincolante, con la conseguenza che la giurisprudenza può variare nelle sue interpretazioni.
Un avvocato che sostiene una tesi diversa ed un giudice che la condivida, possono formare un altro precedente che si discosta dall'orientamento, sia pure unanime.
Ebbene, come avvocato, non posso non rilevare una criticità di fondo in questo orientamento.
La legge collega al verificarsi di un incidente conseguenze pesantissime:
• Il raddoppio delle sanzioni
• Il fermo amministrativo del veicolo
• La revoca della patente (in caso di tasso superiore a 1,5 g/l)
• Impossibilità usufruire permesso speciale di guida per motivi di lavoro
• Impossibilità richiedere conversione pena in lavori pubblica utilità
Il legislatore ha scelto la parola "incidente". Se interpretiamo questo termine in modo così ampio da farvi rientrare i casi in cui ad esempio il mezzo si arresta in modo "patologico" o invade l'altra corsia, non stiamo forse andando contro (ed oltre) il tenore letterale della norma?
Il rischio è quello di un'interpretazione analogica in malam partem: si estende il significato letterale di una parola finendo per punire più severamente l'imputato.
Una riflessione necessaria
Certamente la sicurezza stradale è un valore primario, ma giustizia significa anche contestare l'aggravante dell'incidente stradale solo quanto un incidente vi sia stato davvero.
Considerare "incidente" un fatto dove non ci sono danni a persone o cose, ma solo, ad esempio, una deviazione dalla traiettoria "con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente", appare , a mio avviso, anticipare eccessivamente la soglia di punibilità .
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